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sabato, aprile 03, 2004

Diritto d'autore: aperti nei confronti di sei Stati membri procedimenti per infrazione riguardanti il diritto di prestito pubblico

Eccovi il documento ufficiale con cui l'UE procede contro il prestito gratuito di libri


Diritto d'autore: aperti nei confronti di sei Stati membri procedimenti per infrazione riguardanti il diritto di prestito pubblico e di locazione commerciale


Bruxelles, 16 gennaio 2004
Diritto d'autore: aperti nei confronti di sei Stati membri procedimenti per infrazione riguardanti il diritto di prestito pubblico e di locazione commerciale
La Commissione europea ha deciso di chiedere formalmente informazioni a Spagna, Francia, Italia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo circa la loro applicazione a livello nazionale del diritto di prestito pubblico, quale armonizzato dalla direttiva 92/100 sul diritto di locazione, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, gli Stati membri interessati non hanno recepito o hanno recepito in modo non corretto nel diritto nazionale taluni articoli di questa direttiva. L'applicazione da parte degli Stati membri del diritto di prestito pubblico armonizzato dalla direttiva 92/100, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 1° luglio 1994 (IP/02/1303), è stata oggetto di un'analisi approfondita da parte della Commissione nel settembre 2002. La Commissione invia queste richieste d'informazione tramite "lettere di costituzione in mora", prima tappa del procedimento previsto dall'articolo 126 del trattato CE. Un altro procedimento per infrazione è aperto nei riguardi del Portogallo per quel che riguarda il modo in cui questo paese ha recepito nella legislazione nazionale il diritto di noleggio commerciale di cui sono titolari i produttori di film in forza dell'articolo 2 della direttiva 92/100.
A norma della direttiva 92/100 (articoli 1-5), gli autori e altri titolari del diritto godono di un diritto di prestito esclusivo e hanno la facoltà di autorizzare o vietare il prestito pubblico delle loro opere o di altri oggetti protetti. Gli Stati membri possono tuttavia derogare a queste disposizioni e trasformare il diritto di prestito esclusivo in semplice diritto ad un'equa remunerazione, che sono tenuti a pagare almeno agli autori. Essi possono anche esonerare talune categorie di istituzioni dal pagamento di tale remunerazione.
In una relazione pubblicata nel settembre 2002 (v. IP/02/1303), la Commissione ha constatato che il diritto di prestito pubblico non è applicato in modo omogeneo nell'Unione europea. In particolare, alcuni Stati membri non hanno ancora recepito correttamente la direttiva, otto anni dopo il termine stabilito.
Per porre termine alle disfunzioni che risultano per il mercato interno e al danno subìto dai titolari di diritti in tutta l'Unione europea, la Commissione ha deciso di mettere in mora la Spagna, l'Italia, l'Irlanda e il Portogallo: le loro legislazioni, che esonerano tutte le istituzione di prestito dall'obbligo di remunerare i titolari di diritti, hanno come conseguenza il fatto che in questi Stati il diritto di prestito pubblico non è applicato.
Lo stesso vale per il Lussemburgo, che non ha ancora recepito il diritto di prestito pubblico, e per la Francia, che ha recentemente emanato una legge sul diritto di prestito pubblico (luglio 2003), ma non ha ancora messo in vigore i relativi decreti d'applicazione, nonostante le autorità francesi si siano impegnate a farlo entro la fine del 2003.
La Commissione, nella sua veste di custode dei trattati, è intenzionata a far applicare correttamente da tutti gli Stati membri il diritto di prestito pubblico. Per questo motivo ha dato seguito ad una denuncia contro il Belgio, che ha portato il 16 ottobre scorso alla condanna di questo Stato da parte della Corte di giustizia (causa C-433/02).
Diritto di noleggio commerciale
Per quanto riguarda il diritto di noleggio a fini commerciali, la Commissione ha deciso di aprire un distinto procedimento per infrazione nei confronti del Portogallo, che aggiunge, all'elenco dei titolari di diritto figurante nella direttiva, i produttori di video. La Commissione è del parere che, introducendo un nuovo titolare di diritto diverso dal "produttore della prima fissazione" delle pellicole esplicitamente previsto dall'articolo 2 della direttiva, la legge portoghese introduce un elemento di possibile disfunzione rispetto all'obiettivo di armonizzazione perseguito dalla direttiva.
Informazioni generali recenti sulle infrazioni di tutti gli Stati membri sono disponibili all'indirizzo seguente:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm


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